P.Iva 06039201006.
335-237691
9. Agosto 2008 - Ultimo aggiornamento

Chi sono
Svolgo la mia attivita' di agente nel settore cartoleria e cancelleria di prodotti ufficio/casa/scuola dal 1994 con esperienza ed ampio portafoglio clienti attentamente selezionati tra dettaglio ed ingrosso. La regione di competenza e' il Lazio compresa Roma , dove risiedo . Nel sito troverete anche informazioni sulle aziende che rappresento con i marchi che distribuiscono. Iscrizione ruolo Agenti alla Camera di Commercio di Roma
L'Agente
REQUISITI GENERALI
Regolamentazione: Art. 1742 e Art. 1752 del Codice Civile
* maggiore età
* cittadinanza dell´Unione Europea o possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, lavoro dipendente, motivi familiari o iscrizione all´ufficio di collocamento per le persone fisiche, per i legali rappresentanti di società cittadinanza dell´U.E. o possesso del permesso di soggiorno per uso lavoro autonomo, dipendente (oppure anche per gli altri usi precedentemente elencati)
REQUISITI MORALI
* non essere interdetto, inabilitato o dichiarato fallito, salvo che non sia stata ottenuta la riabilitazione civile per la dichiarazione di fallimento
* non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione, l´amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l´economia pubblica, l´industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione penale. La riabilitazione può essere chiesta dopo cinque anni dall´aver scontato la pena, dopo dieci anni se recidivi
* non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa
N.B.: tra i reati contro la fede pubblica rientrano l´emissione di assegni senza provvista e l´emissione di assegni senza autorizzazione del trattario recentemente depenalizzati con Decreto Legislativo n.507 del 30.12.1999 (in vigore dal 15.01.2000)
ELEMENTI ESSENZIALI MANDATO AGENZIA
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI AGENZIA: devono essere riportati:
* nome delle parti contraenti;
* data di inizio del rapporto di agenzia o rappresentanza;
* durata del contratto, se il contratto non è a tempo indeterminato;
* zona assegnata;
* oggetto della vendita;
* provvigioni e compensi;
* esplicito riferimento, per quanto non contemplato nel contratto stesso, agli Accordi Economici Collettivi e al codice civile.
E’ obbligatorio riportare nel contratto di agenzia la matricola di iscrizione al Ruolo Agenti della CCIAA.
ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO DI AGENZIA: non necessariamente vanno inseriti nel contratto di agenzia. Ad esempio:
* star del credere;
* patto di non concorrenza;
* periodo di prova.
AUTONOMIA DELL’ATTIVITÀ: l’agente o rappresentante di commercio esercita la propria attività:
* autonomamente;
* in forma indipendente;
* senza obblighi di orario e di itinerari prefissati.
OBBLIGHI DELL’AGENTE: è tenuto ad informare costantemente il preponente sull’andamento di mercato nella zona in cui opera. Non è tenuto a relazionare sull’esecuzione della propria attività con periodicità prefissata.
DIRITTO DI ESCLUSIVA: salvo patto contrario:
* il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti:
- nella stessa zona e
- per lo stesso ramo di attività;
* l’agente non può trattare nella stessa zona gli affari di più imprese che siano in concorrenza tra loro.
Il divieto non si estende per la promozione e la vendita di prodotti di più imprese non in concorrenza tra loro, salvo espresso patto di monomandatarietà.
A.E.C. SETTORE COMMERCIO DEL 09.06.1988 - Art. 2:
“(...) le parti si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l’incarico conferito all’agente o rappresentante riguardi generi di prodotti che per:
* forma,
* destinazione
* valore d’uso siano diversi e infungibili tra loro”.
LIMITAZIONE DELLA CLIENTELA:
per espressa pattuizione, da evidenziare nel contratto di agenzia, è possibile limitare la clientela riservata all’agente rispetto ad alcuni clienti “particolari” direttamente contattati dal preponente.
COMUNICAZIONI DEL MANDANTE PER VARIAZIONI DI ZONA
Le variazioni di zona, salvo modifiche minime, vanno comunicate per iscritto all’agente o rappresentante:
* in caso di plurimandato almeno 2 mesi prima;
* in caso di monomandato almeno 4 mesi prima,
salvo accordo scritto tra agente e preponente per una diversa decorrenza del preavviso (vedi art. 2 A.E.C. 1988).
COMUNICAZIONE PER VARIAZIONE DI ZONA DI LIEVE ENTITÀ: non necessitano di essere comunicate per iscritto.
COMUNICAZIONE PER VARIAZIONE DI ZONA DI NOTEVOLE ENTITÀ: il preavviso scritto non può essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto. L’agente qualora non intenda accettare, deve darne comunicazione entro 30 giorni. In questo caso la comunicazione del preponente deve intendersi quale preavviso, ad iniziativa della ditta mandante stessa, per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza. E’ possibile eventualmente concordare, per iscritto, tra le parti una diversa decorrenza del preavviso.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: per i contratti a tempo determinato non si applica la normativa relativa al preavviso e vengono, peraltro, applicate tutte le altre norme contenute negli A.E.C. Comunque, per i contratti di durata superiore ai 6 mesi la casa mandante comunicherà all’agente, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto, la volontà di rinnovare o prorogare il mandato. N.B.: se il contratto prosegue oltre al sua scadenza iniziale, si intende quale contratto a tempo indeterminato (art. 1750 c.c.)
PERIODO DI PROVA: non è previsto dagli Accordi Economici Collettivi e dal Codice Civile.

IRAP
Esenzione anche per l'agente di commercio
Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza del 4 febbraio 2008, n. 2582
Ancora una volta la corte di cassazione ha confermato come uno dei presupposti impositivi per l'applicazione della tassa anche al lavoratore autonomo sia la presenza di una struttura organizzativa autonoma, ovvero ogni qualvolta l'attività del contribuente venga esercitata con l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lo stesso si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui.
Ma la corte di cassazione, con riferimento specifico agli agenti di commercio, ricorda come essa stessa abbia più volte affermato come,indipendentemente dalla complessità dell'organizzazione e dalla disponibilità di mezzi di mezzi, tale attività costituisca esercizio di impresa (in tal senso le sentenze n. 9102/2003 e n. 16513/04) e come tale idonea ad essere potenzialmente esclusa dalla famosa area di non tassazione dell'irap prevista dalla corte costituzionale con l'ormai storica sentenza n 156/2001.
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SCADENZE ANNO 2008
16 FEBBRAIO
Versamento bollettino INPS personale IV rata 2007
28 FEBBRAIO
Presentazione Dichiarazione IVA Sintetica Anno 2007
16 MARZO
Versamento saldo IVA 4° trimestre (ott.-nov.-dic.)
29 APRILE
Presentazione telematica Elenco Clienti e Fornitori 2007
16 MAGGIO
Versamento bollettino INPS personale I rata 2008
16 MAGGIO
Versamento IVA 1°Trimestre (gen.feb.mar.)
16 GIUGNO
-Versamento Saldo/Acconto Tasse (IRPEF, IRAP) e Saldo/Acconto INPS
-Versamento I rata ICI o dell’ ICI in una sola rata annuale
2 LUGLIO
Presentazione Dichiarazione Unico tramite banca o ufficio postale
16 LUGLIO*
-Versamento saldo e acconto IRPEF + 0,4%
-Versamento saldo e acconto IRAP + 0,4%
-Versamento saldo conguaglio INPS (anno 2007) + 0,4%
-Versamento acconto INPS (anno 2008) + 0,4%
16 LUGLIO
Versamento bollettino della Camera di Commercio + 0,4%
31 LUGLIO
Presentazione Dichiarazione Unico via telematica
16 AGOSTO
Versamento Bollettino INPS personale II rata 2008
16 AGOSTO
Versamento IVA 2° Trimestre (apr.-mag.-giu.)
16 NOVEMBRE
Versamento bollettino INPS personale III rata 2008
16 NOVEMBRE
Versamento IVA 3° Trimestre (lug.-ago.-set.)
30 NOVEMBRE
-Versamento acconto IRPEF
-Versamento acconto IRAP
16 DICEMBRE
Versamento II rata ICI
27 DICEMBRE
Versamento acconto IVA
* I versamenti di cui sopra continuano a poter essere effettuati entro il 30° giorno successivo ai termini previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Nel caso in cui i versamenti dell’IVA vengano eseguiti mensilmente, il 16 del mese si versa l’IVA relativa al mese precedente. Se il giorno di scadenza di un qualsiasi tributo cade di Sabato o giorno Festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno successivo lavorativo.
ISCRIZIONE AL RUOLO AGENTI
La Legge 03.05.1985, n. 204 (G.U. n. 119 del 22.05.1985) concernente “Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio “ e il relativo Decreto Ministeriale 21.08.1985 (G.U. n. 212 del 09.09.1985) “Norme di attuazione della Legge 03.05.1985, n. 204” stabiliscono i criteri per l’iscrizione al Ruolo agenti e rappresentanti di commercio istituito presso ciascuna Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
La domanda di iscrizione va presentata alla Commissione istituita presso la Camera di Commercio della Provincia di residenza. Molte Camere di Commercio stanno recependo la sentenza della Corte Europea la quale ha stabilito la libera circolazione, per gli stati membri della Comunità Europea, degli agenti di commercio. Pertanto può essere effettuata l'iscrizione direttamente al Registro Imprese della CCIAA senza dover effettuare l'iscrizione al Ruolo Agenti. (Informasi presso la propria CCIAA).
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PATTO DI NON CONCORRENZA
Dal 1’ Giugno 2001 L'Agente va risarcito per la clausola di non concorrenza.
Dal 1’ Giugno 2001 il patto di non concorrenza da parte dell’agente dovrà essere indennizzato. Lo prevede la legge 422/2000 in attuazione della direttiva 86/653/Cee, che ha modificato l’articolo 1751 del Codice civile.
Quest’ultimo disciplina il patto di non concorrenza nel contratto di agenzia, è stato introdotto dall’articolo 5 del Dlgs 303/1991, in attuazione dell’articolo 20 della direttiva comunitaria 86/653, ed è integrato dall’ultima legge comunitaria: la validità del patto di non concorrenza stipulato in contratto, dal 1’ Giugno, è subordinato alla corresponsione di uno specifico corrispettivo a titolo di indennità.
Il testo dell’articolo 1751-bis del Codice civile prevede, innanzitutto, che il patto limitativo della concorrenza da parte dell’agente, dopo lo scioglimento del rapporto, abbia la forma scritta. E’ necessario evidenziare la differenza rispetto alla norma generale sul patto di non concorrenza, di cui all’articolo 2596 del Codice, secondo cui il patto deve essere scritto ai soli fini probatori, ben potendo ipotizzare una sua validità in mancanza di una sua redazione.
In secondo luogo, l’articolo 1751-bis del Codice pone una limitazione contenutistica al patto di non concorrenza, il quale deve fare espresso riferimento alla medesima zona, clientela e genere di beni o servizi, per il quale era stato concluso il contratto di agenzia.
Il patto, pertanto, dovrà ritenersi nullo quando la zona indicata (intesa anche nel senso di un elenco nominativo di clienti) sia più ampia di quella ove l’agente svolgeva la sua attività l’agente durante l’esecuzione del contratto, oppure quando i prodotti menzionati siano diversi o ulteriori nel genere rispetto a quelli che l’agente aveva l’impegno di promuovere.
La durata del patto di non concorrenza è fissata nel limite massimo di due anni dal giorno in cui è avvenuta l’estinzione del rapporto contrattuale tra preponente e l’agente. L’articolo 1751 bis del Codice, tuttavia, qualora il patto venga stipulato per un periodo più lungo, non prevede l’automatica riduzione del termine a quello di due anni indicato dal legislatore. Appare, comunque chiaro, in via analogica con gli articoli 2596 e 2125, che tale riduzione sia automatica senza che si debba considerare nullo l’intero patto di non concorrenza.
Con riferimento alle novità introdotte dalla legge comunitaria del 2000 la previsione relativa all’indennità di natura non provvigionale da corrispondersi all’agente, qualora accetti la stipulazione del patto di non concorrenza, ha creato non pochi problemi d’interpretazione che si ripercuoteranno anche sul piano operativo. Tra l’altro, l’articolo 20 della direttiva 86/653/Cee nulla dispone circa l’obbligo di corrispettivo per l’agente vincolato al patto.
Per quanto concerne i parametri da considerarsi per calcolare il compenso, la novella specifica, innanzitutto, che l’importo deve avere natura non provvigionale, con la conseguenza che non potrà essere rappresentato da una percentuale ulteriore e integrativa rispetto a quella provvigionale stabilita nel contratto di agenzia. La norma precisa poi che la determinazione del corrispettivo, operata dalle parti tenendo conto degli accordi economici nazionali di categoria (che, tuttavia, a oggi nulla prevedono), dovrà essere commisurata alla durata del patto, alla natura del contratto nonchè dell’indennità di cessazione del rapporto.
In difetto di accordo tra le parti, la determinazione in oggetto sarà rimessa in via equitativa al giudice, il quale dovrà tener conto di ulteriori parametri quali la media delle provvigioni percepite durante l’esecuzione del rapporto e la loro incidenza sul volume di affari prodotto dall’agente nel medesimo periodo, delle cause che hanno determinato la cessazione del contatto di agenzia, dell’ampiezza della zona nonchè del fatto che l’agente sia o meno monomandatario.
Diversi sono i problemi che sorgeranno dalla applicazione della nuova disposizione codicistica, tanto in relazione ai contratti esistenti, quanto in relazione ai nuovi rapporti. Con riferimento ai primi, anche se i patti di non concorrenza stipulati non prevedano un corrispettivo, essi non saranno in ogni caso nulli, ma manterranno la loro validità, ferma restando la possibilità delle parti di accordarsi per la determinazione del compenso o di ricorrere al giudice per la determinazione del compenso stesso in via equitativa.
Resta inteso che, qualora agente e preponente si accordino per non dare attuazione al patto di non concorrenza stipulato in contratto (ovvero l’agente possa svolgere la propria attività per una ditta concorrente), nulla sarà dovuto all’agente medesimo a titolo di indennità.
Diverso il caso in cui, alla data di cessazione del rapporto, all’agente venga corrisposta l’indennità ex articolo 1751-bis del Codice e, successivamente (entro i termini di durata del patto), lo stesso stipuli un contratto con una ditta concorrente: in questo caso il preponente potrà agire nei suoi confronti per ottenere il risarcimento del danno subito, chiedendo sia la corresponzione della somma prevista a titolo penale proprio per violazione del patto medesimo (è sempre auspicabile prevedere, sin dalla stipula del contratto, una penale a carico dell’agente specifica per questa ipotesi), sia la restituzione dell’indennità ingiustamente percepita.
INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA
L'Accordo Economico Nazionale ha introdotto per i mandati di agenzia a tempo indeterminato un nuovo istituto connesso con lo scioglimento del rapporto: l'indennità suppletiva di clientela. L'indennità in questione è dovuta tutte le volte che il contratto si scioglie, ad iniziativa della Casa, per il fatto non imputabile all'ausiliario. Deve essere corrisposta direttamente dalla ditta committente, in aggiunta alla indennità di risoluzione del rapporto.
Nella presente tabella i valori sono riportati in Lire in quanto negli anni di riferimento i dati contabili erano espressi in tale valuta.
MISURA DELL'INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA
Settore Decorrenza Massimale provvigioni Durata del rapporto
fino a 3 anni dal 4° al 6° oltre il 6° anno
INDUSTRIA Fino al 1988 <36.000.000 3% 3,5% 3,5%
>36.000.000 3% 3% -
Dal 1989 <72.000.000 3% 3,5% 4%
>72.000.000 3% 3% 3%
COMMERCIO Fino al 1988 - 3% 3,5% 3,5%
Dal 1989 - 3% 3,5% 4%
Per l'industria l'indennità suppletiva di clientela è calcolata sull'ammontare globale delle provvigioni liquidate durante il corso del rapporto e relative ad affari conclusi dopo il 1° gennaio 1989. Per gli agenti o rappresentanti incaricati da case mandanti di vendere esclusivamente a privati consumatori si conferma che l'ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in considerazione per il calcolo dell'indennità suppletiva di clientela nel limite del 65% (AEI). Sono comprese nella base di calcolo anche le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso di spese; quindi, riteniamo escluse solo le vere e proprie anticipazioni. L'indennità deve essere corrisposta anche in caso di dimissioni dovute a invalidità permanente e totale e in caso di morte (in questo caso viene corrisposta agli eredi) sempre che il rapporto sia in corso da almeno un anno e per l'industria in caso di recesso dell'agente per il conseguimento della pensione di vecchiaia dell'ENASARCO. E' dovuta anche per contratti s termine rinnovati o prorogati. L'indennità suppletiva di clientela non è corrisposta a seguito di specifiche prestazioni di servizi svolte dall'agente, ma ha carattere risarcitorio. Pertanto, riteniamo che essa non sia soggetta al contributo ENASARCO e che in virtù dell'art. 13. 1° comma, del D.P.R. n. 633/1972, non sia neppure soggetta ad IVA.
CRITERI DI CALCOLO
Di seguito riportiamo i criteri pratici di computo dell’indennità di clientela, in relazione alle diverse durate e date di instaurazione del rapporto di agenzia.
1. Rapporti di agenzia instaurati entro il 31 dicembre 1974:
- 3% sulle provvigioni relative ad affari conclusi tra il 1’ gennaio 1975 ed il 31 dicembre 1979;
- 3,5% sulle provvigioni relative ad affari conclusi tra il 1’ gennaio 1980 ed il 31 dicembre 1988, fino ad un massimo di lire 36.000.000 annue e 3% sulla quota di provvigioni annue eccedenti il limite di L. 36.000.000;
- 4% sulle provvigioni relative ad affari conclusi a partire dal 1’ gennaio 1989, fino ad un massimo di L. 72.000.000 annue e 3% sulla quota di provvigioni eccedenti il limite di Lire 72.000.000.
2. Rapporti di agenzia instaurati nel 1975 e nel 1976:
- 3% su tutte le provvigioni relative ad affari conclusi dall’inizio del rapporto fino alla data del 31 dicembre 1979;
- 3,5% sulle provvigioni relative ad affari conclusi tra il 1’ gennaio 1980 ed il 31 dicembre 1988, nel limite del massimale di lire 36.000.000 annue e 3% sulla quota di guadagni eccedente tale importo annuo;
- 4% sulle provvigioni relative ad affari conclusi a partire dal 1’ gennaio 1989, fino ad un massimo di L. 72.000.000 annue e 3% sulla quota di provvigioni annue eccedente tale importo annuo.
3. Rapporti di agenzia instaurati negli anni da, 1977 al 1982:
- 3% su tutte le provvigioni maturate per i primi tre anni di durata del rapporto;
- 3,5% sulle provvigioni maturate negli anni successivi ai primi tre e sino al 31 dicembre 1988, nel limite di lire 36.000.000 per ciascun anno e 3% sulle provvigioni eccedenti l’importo di L. 36.000.000;
- 4% sulle provvigioni relative ad affari conclusi a partire dal 1’ gennaio 1989, fino ad un massimo di L. 72.000.000 annue e 3% sulla quota di provvigioni annue eccedente tale importo annuo.
4. Rapporti di agenzia instaurati dal 1983 al 1985:
- 3% su tutte le provvigioni maturate per i primi tre anni di durata del rapporto;
- 3,5% sulle provvigioni maturate nel quarto, quinto e sesto anno di durata del rapporto, nel limite di lire 36.000.000 annue sino al 31 dicembre 1988 e di L. 72.000.000 annue dal 1’ gennaio 1989; 3% sulle provvigioni eccedenti;
- 4% sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto, nel limite massimo annuo di L. 72.000.000 e 3% sulle provvigioni eccedenti.
5. Rapporti di agenzia instaurati dal 1’ gennaio 1986 in poi:
- 3% su tutte le provvigioni maturate per i primi tre anni di durata del rapporto;
- 3,5% sulle provvigioni maturate negli anni quarto, quinto e sesto, nel limite di lire 72.000.000 per ciascun anno e 3% sulle provvigioni eccedenti l’importo di Lire 72.000.000;
- 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi al sesto, nel limite di Lire 72.000.000 per ciascun anno e 3% sulle provvigioni eccedenti.
RISOLUZIONE MANDATO DI AGENZIA
In primo luogo va rilevato che all’atto della cessazione del rapporto di agenzia il preponente è obbligato a corrispondere all’agente di commercio un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
- l’agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sviluppato in modo sensibile gli affari con i clienti esistenti ed il preponente continui a ricevere ancora vantaggi derivanti dagli affari conclusi con tali clienti;
- il pagamento dell’indennità risulti equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari conclusi con tali clienti.
A seguito delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 15.02.1999, n. 65 le due condizioni devono sussistere congiuntamente, mentre fino all’entrata in vigore del suindicato decreto era sufficiente una di esse. La concessione dell’indennità non priva comunque l’agente del diritto all’eventuale indennità di risarcimento danni.
L’indennità non spetta invece quando:
- il preponente risolve il contratto per inadempimento imputabile all’agente che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
- l’agente recede dal contratto, tranne i casi in cui il recesso sia determinato da cause imputabili al preponente, oppure dall’età, da infermità o malattia dell’agente stesso;
- l’agente, d’accordo con il preponente, cede il contratto di agenzia ad un terzo.
Il diritto all’indennità decade se entro un anno dalla risoluzione del contratto l’agente di commercio non la richiede. Va infine evidenziato che tale indennità non può essere superiore ad un’indennità annua calcolata sulla media della provvigioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto dura da meno di cinque anni, sulla media di minor periodo lavorato.